Sez. 1, Sentenza n. 11572 del 23/11/1993 (Rv. 484453 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Mancata contestazione personale dell'infrazione - Omessa specificazione dei motivi - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
In tema di violazioni amministrative, alle norme del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie e non invalida, per ciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni; dette conseguenze non possono, a maggior ragione, essere ricollegate neppure alla inosservanza, da parte dell'agente accertatore, dell'obbligo, posto dall'art. 606 Regolamento Cod. Strad., di specificare i motivi per i quali non è stato possibile intimare al contravventore di fermarsi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)