Sez. 3, Sentenza n. 2011 del 21/06/1972 (Rv. 359153 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONE - ESCLUSIVITA DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONE - ESCLUSIVITA DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
La pattuita modalita di pagamento a mezzo tratta o a mezzo di ricevuta bancaria non puo ritenersi idonea a spostare il luogo di pagamento a quello ove risiede l'acquirente, se non risulti che tale modalita venne prevista con carattere di esclusivita, dovendosi essa, in caso contrario, considerare come una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto e normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf 2678'70, mass n 349108; 146'70, mass n 344909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)