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Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 22/06/1987 (Rv. 454022 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO DI RICEVUTA CAMBIARIA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454022-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO DI RICEVUTA CAMBIARIA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*

La pattuita modalità di pagamento del prezzo a mezzo di ricevuta cambiaria non può ritenersi idonea a spostare il luogo dello adempimento da quello del domicilio del venditore, come previsto dall'art. 1498, ultimo comma, cod. civ., trattandosi di mera facoltà concessa all'acquirente secondo la corrente prassi commerciale, senza che, ai fini dell'inadempimento e del conseguente Obbligo degli interessi, sia necessaria la Costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 cod. civ.. (V 6133/80, mass n 409881; (V 6415/79, mass n 403147; (V 2011/72, mass n 359153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)