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Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 16/12/1986 (Rv. 449586 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - SCELTA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI SU QUELLA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449586-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - SCELTA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI SU QUELLA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ.*

Il giudice del merito, nel suo discrezionale potere di prudente apprezzamento delle prove, è libero di scegliere, tra più elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che reputi più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio convincimento, scartando gli altri che ritenga meno concludenti e sicuri; e può, quindi, in particolare decidere (anche quando si tratti, come nella specie, di accertare la proprietà come stato di fatto) in base soltanto ad elementi indiziari od a presunzioni semplici. Le quali ultime - quando siano fatte discendere da fatti certi (e non da altre presunzioni contro il divieto della praesumptio de praesumpto) e siano altresì gravi, precise e concordanti - occupano nella gerarchia delle prove, una posizione non inferiore agli altri mezzi istruttori. (Conf 1089/81 non mass., sull'affermazione incidentale; (Conf 4662/79, mass n 401205, sulla prima parte; (Conf 4089/78, mass n 393701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)