Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16932 del 04/08/2011 (Rv. 618949 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | CERTALEX - Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (principio enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)