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Sez. L, Sentenza n. 23872 del 11/11/2009 (Rv. 610901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Contratti di lavoro a tempo determinato - Illegittima apposizione del termine - Valutazione giudiziale della volontà risolutoria delle parti o abdicativa del lavoratore - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Adeguatezza della motivazione in ordine alle circostanze sintomatiche della carenza d'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la volontà delle parti di far cessare definitivamente ogni rapporto lavorativo o, comunque, la volontà del lavoratore di rinunciare all'accertamento della nullità del contratto a termine, deve essere accertata dal giudice di merito, con apprezzamento di fatto che resta esente dal sindacato di legittimità se correttamente e univocamente motivato con valorizzazione delle circostanze sintomatiche che rendano manifesta la carenza d'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro e alla sua definitiva regolamentazione "secundum ius", fra le quali assumono rilievo l'esistenza di un rilevante e significativo intervallo temporale fra la scadenza dell'ultimo dei contratti e l'iniziativa giudiziale, il reperimento di altra idonea occupazione, il contenuto professionale delle mansioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con adeguata motivazione, in controversia concernente dodici contratti a termine stipulati tra la RAI e un programmista regista in un arco temporale più che decennale, proposta a due anni dalla conclusione dell'ultimo contratto, aveva ritenuto non provata l'univoca volontà abdicativa del lavoratore rispetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, non potendosi attribuire alcuna significatività alla risoluzione anticipata e accettata dei programmi previsti in sede di stipulazione di tutti i contratti, né alla temporanea moratoria della tutela giudiziaria intervenuta con l'accordo sindacale dell'11 febbraio 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)