Sez. L, Sentenza n. 23319 del 18/11/2010 (Rv. 615867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Contratti di lavoro a tempo determinato - Illegittima apposizione del termine - Valutazione giudiziale della volontà risolutoria delle parti - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione di un termine a numerosi contratti intervallati da periodi di inattività, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo dissenso, é necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente la mera discontinuità della prestazione lavorativa; la valutazione del significato e della portata del complesso dei predetti elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità, se non sussistono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a quattordici contratti a termine stipulati tra le parti, aveva affermato la sussistenza di più rapporti a tempo determinato, sul mero rilievo dell'esistenza di significative interruzioni temporali di circa un anno ripetutesi tre volte, le quali non avrebbero consentito l'unificazione dell'intero rapporto, senza tuttavia spiegare in base a quali criteri tali interruzioni erano state ritenute significative, senza valutare il comportamento delle parti e l'affidamento derivante dal lungo pregresso rapporto, di tal ché non era dato comprendere la ragione per la quale, dopo un rapporto riconosciuto a tempo indeterminato, le predette interruzioni costituissero risoluzioni per mutuo consenso).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)