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Sez. U, Sentenza n. 3397 del 20/10/1975 (Rv. 377539 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N 804 DEL 1971 - CONTROVERSIE TRA CITTADINI APPARTENENTI A STATI DIVERSI DELLA COMUNITA EUROPEA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTENUTA IN UNA CONFERMA D'ORDINE REDATTA DA UNA SOLA PARTE D'UNA COMPRAVENDITA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377539-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N 804 DEL 1971 - CONTROVERSIE TRA CITTADINI APPARTENENTI A STATI DIVERSI DELLA COMUNITA EUROPEA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTENUTA IN UNA CONFERMA D'ORDINE REDATTA DA UNA SOLA PARTE D'UNA COMPRAVENDITA - INSUFFICIENZA.*

Gli artt 15 e 17 della convenzione di Bruxelles sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, sottoscritta dagli stati componenti della comunita europea il 27 settembre 1968 e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n 804, consentono che le parti di un determinato rapporto giuridico possono accordarsi per attribuire al giudice di uno degli stati contraenti la Competenza esclusiva a decidere le controversie derivanti da tale rapporto purche siffatto accordo risulti da una clausola scritta ovvero da clausola verbale confermata per iscritto. Pertanto, sulla base di tali Disposizioni, deve ritenersi inidonea ad attribuire siffatta Competenza esclusiva una clausola contenuta in una 'conferma d'ordiné redatta da una sola delle parti di un contratto di compravendita, la quale non sia stata sottoscritta anche dall'altro contraente o non sia stata da questo approvata mediante uno scambio di lettere o di telegrammi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 15, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)