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Sez. U, Sentenza n. 4910 del 18/09/1982 (Rv. 422919 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - "PROROGA" DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422919-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - "PROROGA" DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - ESTREMI.*

Ai sensi dell'art. 17 primo comma della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla Competenza giurisdizionale e la esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976, il requisito della Forma scritta, per la clausola di "proroga" della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, è rispettato nel caso in cui la stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, stampate a tergo del documento contrattuale, qualora questo, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, e non abbisogna, pertanto, di una specifica approvazione per iscritto, come richiesto dallo art. 1341 cod. civ.. (V 152/78, mass n 389446; (V 3397/75, mass n 377539; (Conf 3799/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)