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Sez. 4, Sentenza n. 2545 del 21/02/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204582 - 01

Difesa e difensori - Di ufficio | Immutabilità del difensore di ufficio per tutte le fasi ed i gradi del procedimento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204582-01

Difesa e difensori - Di ufficio

Nell'ordinamento processuale non vi è alcun principio che, in mancanza di un difensore di fiducia, garantisca all'imputato l'immutabilità del difensore di ufficio per tutte le fasi e i gradi del processo. L'unica garanzia insopprimibile prevista, infatti, è quella che, in armonia con l'art. 24 cpv. della Costituzione, viene data dal sistema delle nullità (di ordine generale ovvero assolute) per i casi di mancanza di difesa tecnica dell'imputato quando questa è prescritta. Tale difesa tecnica è assicurata anche dal difensore di ufficio, che non deve essere necessariamente immutabile, o anche dal sostituto del difensore di fiducia, neppure per il quale vige un principio di immutabilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)