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Sez. U, Sentenza n. 17441 del 25/06/2008 (Rv. 603735 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sentenza penale di assoluzione - Efficacia - Innovazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001 - Conseguenze - Sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale per gli stessi fatti - Necessità - Procedimento disciplinare per fatti diversi - Sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603735-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nel giudizio disciplinare a carico di un avvocato, atteso che, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001, l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perché "il fatto non sussiste" e "l'imputato non l'ha commesso", a quella del "fatto non costituisce reato", qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, potendo dipendere dalla definizione di quest'ultimo la decisione del procedimento disciplinare; invece, tale sospensione, non deve essere disposta nel caso in cui l'organo disciplinare proceda in ordine a fatti e comportamenti che prescindono e si distinguono da quelli oggetto dell'imputazione in sede penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)