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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 11/04/1990 (Rv. 466625 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466625-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di espropriazioni per pubblica utilità disposte ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello in ordine ai giudizi di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa prevista dall'art. 19 della cit. Legge 865 - non investito dalle declaratorie di illegittimità, che hanno interessato le sole Disposizioni della medesima legge attinenti alla quantificazione della indennità (sentenze Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983) - manifestamente non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 cost., atteso che la regola del doppio grado di giurisdizione non è espressione di un principio costituzionalmente garantito, e che la sua deroga trova, nella specie, apprezzabile giustificazione nella oggettiva peculiarità e diversità del procedimento ablativo, anche con riguardo alle opere alla cui realizzazione è preordinato (e senza che rilevi la necessità di dover applicare, in conseguenza delle richiamate pronunzie costituzionali, i criteri indennitari posti dalla legge n. 2359 del 1865). (V 3815/89, mass n 463697; (V 1691/88, mass n 457705; (V 78/84, mass n 78; (Conf 494/89, mass n 461604; (Conf 3007/87, mass n 452107).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)