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Sez. L, Sentenza n. 11427 del 19/11/1993 (Rv. 484393 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma | Scrittura "ad substantiam" - Sussistenza sin dall'inizio del rapporto - Non contestualità della sottoscrizione - Ammissibilità - Limiti - Successiva documentazione della clausola orale, mediante la sottoscrizione di una della parti - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484393-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma

La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma - la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva - deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione - originariamente mancante - di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C. aveva ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dal lavoratore, relativa alla sottoscrizione del patto di prova solo al termine della prima giornata di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)