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Sez. L, Sentenza n. 25 del 03/01/1995 (Rv. 489499 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Scritture - Anteriorità o contestualità rispetto all'inizio del rapporto di lavoro - Obbligatorietà - Mancanza - Assunzione definitiva del lavoratore.
Stato
decisa il 1995-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489499-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale all'inizio del rapporto di lavoro (per l'accertamento della cui data possono utilizzarsi, in concorso con altri elementi idonei alla formazione del convincimento del giudice, anche le annotazioni - concernenti tale data - apposte sul libretto di lavoro), derivando dalla mancanza di detta anteriorità o contestualità la nullità dell'assunzione in prova, con conseguente automatica ed immediata assunzione definitiva del lavoratore, non più licenziabile, se non per giusta causa e/o per giustificato motivo, ricorrendone i presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 10/01/1935 num. 112 art. 1, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)