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Sez. 1, Sentenza n. 12951 del 05/12/1992 (Rv. 479918 - 01)

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Diffamazione in danno di uno stato - Danno cosiddetto morale - Risarcimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479918-01

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

Con riguardo a reato di diffamazione, quale fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche di persona giuridica, come uno stato, è configurabile, a carico dello autore, anche la responsabilità risarcitoria per danno cosiddetto morale, considerato che il verificarsi di conseguenze dannose non patrimoniali, cioè sottratte ad una valutazione monetaria sulla base di criteri di mercato, è ravvisabile pure nei confronti delle persone suddette, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (come quelli all'onore, alla reputazione, alla identità personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)