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Sez. 1, Sentenza n. 12110 del 02/07/2004 (Rv. 574037 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574037-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, se della richiesta di risarcimento avanzata da una persona giuridica con riferimento a pretesi danni non patrimoniali deve astrattamente predicarsi la legittimità(atteso che lo stesso art.34 della Convenzione di Roma riconosce alle organizzazioni non governative ed ai gruppi di privati il diritto di agire dinanzi alla Corte europea, e l'art.53 della legge di ratifica vieta ogni interpretazione delle norme sopranazionali restrittiva, riduttiva o limitativa dei diritti in esse riconosciute), la richiesta medesima non può, in concreto, avere ad oggetto (così come per le persone fisiche, secondo l'"id quod plerumque accidit") l'allegazione del mero patema d'animo e della semplice ansia che la procrastinata incertezza sull'esito delle vicende processuali comporta fino all'emanazione della sentenza, dovendo i lamentati danni incidere, per converso, direttamente o indirettamente sui diritti immateriali dell'ente quali quello all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione. (Cfr. Corte cost. n.233/2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)