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Sez. 1, Sentenza n. 11600 del 02/08/2002 (Rv. 558165 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558165-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Posto che la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari alterazioni, ma è portatrice dei diritti immateriali della personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione, l'irragionevole durata del processo può produrre, per la stessa, un danno non patrimoniale - che dà titolo all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - alla condizione che il tema del dibattito coinvolga, direttamente od indirettamente, gli indicati diritti della personalità, pregiudicandoli per effetto del perdurare della situazione d'incertezza connessa alla pendenza della causa; e ciò a differenza di quanto accade per la persona fisica, rispetto alla quale il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo è configurabile anche sulla base della mera tensione o preoccupazione che comunque detta durata sia in grado di provocare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)