Sez. 2, Sentenza n. 3260 del 15/11/1971 (Rv. 354697 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA PROBATORIA SINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - IMPUGNAZIONE CON QUERELA DI FALSO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA PROBATORIA SINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - IMPUGNAZIONE CON QUERELA DI FALSO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta essergli state rese e che, come tali, ha documentate. Ne segue che occorre esperire la querela di falso quando si vuole impugnare la verita intrinseca di un atto, rogato da notaio con le richieste formalita, per contestare l'attestazione del pubblico ufficiale in ordine alle dichiarazioni resegli; quando, cioe, si vuole dimostrare non gia che sussista una divergenza fra la volonta (nella specie, volonta contrattuale) e la sua manifestazione al notaio, ma che esiste una divergenza fra le dichiarazioni resegli dalle parti manifestando la loro volonta perche venisse attestata nell'atto pubblico, e quelle concretamente documentate. (V 1569'69, mass n 340461; 2164'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)