Sez. 1, Sentenza n. 24 del 08/01/1968 (Rv. 330814 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE- CONCLUSA DA ALCUNI CONDEBITORI - CONTRATTO PERFETTO - FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI VOLERNE PROFITTARE CONSENTITA AL CONDEBITORE ESTRANEO - DICHIARAZIONE EMESSA DAL PROCURATORE AD LITEM - VALIDITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE- CONCLUSA DA ALCUNI CONDEBITORI - CONTRATTO PERFETTO - FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI VOLERNE PROFITTARE CONSENTITA AL CONDEBITORE ESTRANEO - DICHIARAZIONE EMESSA DAL PROCURATORE AD LITEM - VALIDITA.*
La transazione conclusa da alcuni soltanto dei condebitori solidali non e un contratto 'in itinerè bensi un contratto perfetto dal quale ciascuno dei partecipanti non puo recedere senza l'accordo di tutte le parti che a tale contratto hanno partecipato. Il debitore solidale, rimasto estraneo alla transazione, per il disposto dell'art. 1304 cod. civ., puo dichiarare di voler profittare della stessa. Tale atto costituisce Esercizio di un diritto potestativo al quale, qualora la transazione sia relativa, come nella specie, all'intera situazione controversa, non si oppone un corrispondente o contrapposto diritto del creditore di eccepire l'avvenuta transazione ovvero di vietare che la dichiarazione possa essere emessa o possa produrre i suoi effetti. In corso di causa l'anzidetta dichiarazione per la quale non e prevista una Forma particolare e non e stabilito alcun termine di decadenza, puo essere considerato un atto di spettanza del difensore e pertanto puo essere efficacemente fatta dal procuratore ad litem, senza che occorra un mandato speciale e puo essere resa validamente al procuratore ad litem dal creditore. (Cfr. 738-60, 1187-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)