Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011 (Rv. 620065 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Art. 1304, primo comma, cod. civ. - Transazione stipulata tra il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Condizioni - Attinenza a transazione sull'intero debito - Necessità - Fondamento - Clausola, inserita nella transazione, impeditiva dell'anzidetta estensione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)