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Sez. U, Sentenza n. 2732 del 05/02/2009 (Rv. 606422 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Disciplina processuale - Art. 32 "bis" del d.lgs n. 109 del 2006 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Interrogatorio del magistrato condotto anteriormente all'introduzione dell'art. 32 "bis" con la legge n. 269 del 2006, nelle forme di cui all'art. 16 del citato decreto, per fatti commessi prima del 19 giugno 2006 - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606422-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la disciplina processuale di cui all'art. 32 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, introdotta dall'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, non può essere applicata retroattivamente, in modo tale da travolgere gli effetti degli atti che si siano già prodotti al momento della sua entrata in vigore. Deve, pertanto, escludersi la nullità dell'interrogatorio del magistrato incolpato, per fatti commessi prima del 19 giugno 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006), qualora esso sia stato effettuato, prima dell'introduzione dell'art. 32 bis, in base al disposto di cui all'art. 16 del citato decreto, applicabile all'atto istruttorio "ratione temporis", anziché a norma degli artt. 379 o 386 cod. proc. pen., secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis suddetto, nella parte in cui (comma 1) prevede che le disposizioni del d.lgs n. 109 del 2006 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)