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Sez. U, Sentenza n. 16627 del 27/07/2007 (Rv. 598255 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Applicabilità del nuovo d. lgs. n. 109 del 2006 - Criterio di riferimento - Individuazione - Conseguenze - Competenza - Determinazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598255-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al fine di vagliare l'ammissibilità del ricorso per cassazione previsto avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, in relazione ai modi ed ai termini della sua proposizione, occorre aver riguardo alla disciplina legale vigente non già al tempo della formulata impugnazione, bensì nel momento in cui si è completato il procedimento di emissione della sentenza impugnata ed è, perciò, sorto e divenuto attuale il diritto della parte interessata ad impugnarla, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso. Pertanto, il ricorso proposto avverso una sentenza depositata successivamente al 19 giugno 2006 - data di entrata in vigore del nuovo d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alla cui disciplina deve, perciò, ritenersi sottoposto - nei termini e nelle forme previsti dal codice di procedura penale (così come previsto dall'art. 24, comma primo, dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006) deve essere considerato ammissibile, senza alcuna incidenza al riguardo della circostanza che lo stesso sia stato indirizzato (come nella specie), ancor prima delle modifiche intervenute con la legge n. 269 del 2006, alle Sezioni unite civili (alla cui competenza, peraltro, con la previsione di cui al terzo comma del nuovo art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q, della menzionata legge n. 269 del 2006, i ricorsi sono stati trasferiti, proprio al fine di superare le difficoltà e le incertezze determinate dalla mancanza di qualsiasi originaria normativa transitoria e dall'emanazione della più recente normativa in seguito ad un periodo di vigenza delle nuove disposizioni procedurali di cui al d.lgs. n. 109 del 2006).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)