Sez. 1, Sentenza n. 43031 del 09/10/2012 Ud. (dep. 07/11/2012) Rv. 253615 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Motivazione - Necessità - Ambito del controllo del giudice penale - Indicazione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
In presenza della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge citata, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto dal provvedimento del Questore non si evinceva a quale delle categorie previste dall'art. 1 della l. n. 1423 del 1956 appartenesse il destinatario del foglio di via).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)