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Sez. 1, Sentenza n. 121 del 12/01/1996 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203817 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio | Motivazione - Necessità - Elementi indispensabili - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203817-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio

In tema di legittimità dell'atto amministrativo e per espressa disposizione normativa, il provvedimento di rimpatrio emesso dal questore deve essere motivato. Ciò comporta che esso deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi tale elemento desumere da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento. (Fattispecie relativa ad assoluzione dal reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, motivata dal giudice di merito con la ritenuta illegittimità, per eccesso di potere, del provvedimento del questore e ritenuta corretta dalla S.C.).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)