Sez. 4, Sentenza n. 3452 del 14/11/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 238743 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Dichiarazioni rese da chi si sia sottratto al contraddittorio prima del 25 febbraio 2000 - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento - Utilizzazione - Condizioni - Elementi di prova confermativi - Necessità - Funzione.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma secondo, L. n. 35 del 2000 e 26, comma quarto, L. n. 63 del 2001, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del 25 febbraio 2000 e già acquisite al fascicolo per il dibattimento da colui che si è sempre sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, è subordinata all'acquisizione di altri elementi di prova assunti o formati in contraddittorio, i quali non devono presentare autonomo significato persuasivo dell'attribuibilità all'imputato del fatto oggetto delle dichiarazioni menzionate, ma devono solo confermarne l'attendibilità.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/2000 num. 35 art. 1 com. 2, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)