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Sez. 6, Sentenza n. 19523 del 04/04/2003 Ud. (dep. 24/04/2003) Rv. 225254 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giusto processo - Valutazione della prova dichiarativa - Disciplina intertemporale - Art. 26 comma 4 legge 63/2001 - Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni - Applicazione del previgente art. 500 cod. proc. pen. - Necessità di riscontri estrinseci.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225254-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La disciplina di diritto interpolare prevista dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, c.d. sul "giusto processo", prevede che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al previgente art. 500 commi 3, 4, 5 e 6 cod. proc. pen., con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, e quindi avere piena efficacia probatoria, solo se risultano riscontrate "ab estrinseco" da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)