Sez. 3, Sentenza n. 44473 del 29/09/2010 Ud. (dep. 17/12/2010) Rv. 248728 - 01
PROVE - IN GENERE | Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio ed acquisite prima delle modifiche della legge n. 63 del 2001 - Disciplina transitoria dettata dall'art. 26, comma terzo, della legge n. 63 del 2001 - Applicabilità.
PROVE - IN GENERE
Le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ed acquisite in sede di incidente probatorio prima delle modifiche introdotte all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, possono avere efficacia probatoria se riscontrate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, applicandosi alle stesse la disciplina transitoria dettata dall'art. 26, comma terzo, della legge n. 63 del 2001. (In motivazione la Corte ha precisato che, tenuto conto della "ratio" della norma, non è insormontabile il dato letterale della disposizione transitoria che si riferisce alle dichiarazioni "già acquisite al fascicolo per il dibattimento").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)