Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 05/12/1966 (Rv. 325409 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINIO ALLA TUTELA POSSESSORIA E PETITORIA DELLA COSA COMUNE - FONDAMENTO GIURIDICO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINIO ALLA TUTELA POSSESSORIA E PETITORIA DELLA COSA COMUNE - FONDAMENTO GIURIDICO.*
Ciascun comproprietario e legittimato ad agire da solo, in via petitoria o possessoria, a tutela della cosa comune, sia contro un terzo che contro un altro partecipante alla comunione, senza che il contraddittorio debba essere integrato nei confronti degli altri comproprietari. Questa legittimazione gli deriva non gia da una tacita rappresentanza dei restanti condomini, in quanto costoro non potrebbero inibirgli l'Esercizio di tale potere, ma dall'estensione del suo diritto che, sia pure entro i confini segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri compartecipanti, investe la cosa comune e non soltanto una frazione di essa. (nella specie, alcuni condomini di un cortile, destinato ad accesso agli edifici contigui, avevano agito in via possessoria contro un altro condomino, lamentando che costui avrebbe alterato la destinazione del cortile medesimo destinandolo al transito degli avventori di un bar di sua esclusiva proprieta. La suprema Corte enunziando i principi di cui in massima, ha escluso la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini rimasti estranei alla lite).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)