Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 10/05/1996 (Rv. 497528 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune - Nei confronti dei terzi o dei comproprietari - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una frazione della stessa), è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)