Sez. 1, Ordinanza n. 2069 del 21/10/1970 Cc. (dep. 07/12/1970) Rv. 115898 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - APPLICABILITA - ECCEZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - APPLICABILITA - ECCEZIONE.*
Anche in materia di misure di prevenzione opera il principio dell'intangibilita del giudicato, onde la possibilita di modificare la misura definitiva, in corso di esecuzione, prevista dalla legge eccezionalmente solo come reformatio in melius e previa istanza dell'interessato, e da escludere come aggravamento o comunque reformatio in peius della misura. (Conf 115192, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)