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Sez. 1, Ordinanza n. 1900 del 26/06/1970 Cc. (dep. 31/08/1970) Rv. 115192 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DELLA ESECUZIONE - LEGITTIMITA -ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO - DEROGA.*
Stato
decisa il 1970-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115192-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DELLA ESECUZIONE - LEGITTIMITA -ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO - DEROGA.*

Il principio della intangibilita del giudicato assiste anche i provvedimenti emessi in materia di prevenzione e puo essere derogato, in via eccezionale, solo quando la deroga si risolve in una reformatio in melius. Infatti, l'art 7 della legge 1956 n 1423 prevede che la misura di prevenzione in corso di esecuzione puo essere, a richiesta dell'interessato, revocata o modificata quando cessi o muti la causa che ne determino l'applicazione. Nella specie, e stato dichiarato nullo il decreto con il quale, su istanza del PM, era stata aggravata la misura della sorveglianza speciale applicata con provvedimento precedente.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)