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Sez. L, Sentenza n. 773 del 07/02/1981 (Rv. 411249 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411249-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche in Sede di regolamento di Competenza l'ambito della contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, e sempre limitato alla designazione del giudice competente, con esclusione di ogni altra questione che non incida sull'attribuzione della Competenza stessa, e inammissibile in tale Sede la censura attinente alla mancata integrazione del contraddittorio in Sede di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)