Sez. 3, Sentenza n. 7167 del 02/08/1997 (Rv. 506370 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Cassazione - Questioni diverse da quelle incidenti direttamente sulla competenza - Proponibilità - Esclusione - Inestensibilità della causa ad altre parti - Rilevabilità d'ufficio.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Poiché in sede di regolamento di competenza non sono deducibili questioni diverse da quelle incidenti direttamente e necessariamente sull'attribuzione di essa, da un lato non può esser controdedotto il difetto di rappresentanza della società ricorrente; dall'altro è rilevabile d'ufficio, dalla Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto che non è parte del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)