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Sez. U, Sentenza n. 3 del 04/01/1973 (Rv. 361735 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMPITI - ATTESTAZIONE SUL PENSIONABILE - REVOCA - CANCELLAZIONE DEFINITIVA DAGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - DIRITTO ALLA PENSIONE - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361735-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMPITI - ATTESTAZIONE SUL PENSIONABILE - REVOCA - CANCELLAZIONE DEFINITIVA DAGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - DIRITTO ALLA PENSIONE - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*

La legge 26 ottobre 1957, n 1047, nell'estendere l'Assicurazione per invalidita e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha precisato chi agli effetti della legge medesima dovesse essere considerato coltivatore diretto ed ha devoluto al servizio dei contributi unificati non soltanto l'accertamento delle persone soggette all'Assicurazione ed al pagamento dei contributi, ma anche l'attestazione che il pensionabile abbia fatto parte negli ultimi cinque anni anteriori all' applicazione della legge, come unita attiva, di un nucleo familiare di coltivatori diretti o di coloni; pertanto, ove tale attestazione, gia rilasciata, sia stata revocata ed il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti sia divenuto definitivo, viene meno il rapporto assicurativo che costituisce il presupposto del diritto alla pensione, con la conseguenza che non puo essere invocata la tutela di tale diritto dinanzi al giudice ordinario, non potendo detto giudice estendere il suo Sindacato di legittimita ai presupposti di fatto che costituiscono il fondamento del provvedimento amministrativo al fine di disapplicarlo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)