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Sez. 6, Sentenza n. 40548 del 13/06/2017 Cc. (dep. 06/09/2017) Rv. 271390 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato associativo comune - Circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 con riferimento ad alcuni reati - Scopo - Conseguenze - Prova del carattere mafioso dell'associazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271390-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione a taluni reati-fine di un reato associativo comune, non determina di per sè il carattere mafioso dell'associazione finalizzata alla commissione degli stessi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva sostituito la misura della custodia cautelare, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con quella degli arresti domiciliari, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 416 cod. pen. ed escludendo il carattere mafioso dell'associazione nonostante alcuni reati-fine fossero stati commessi con metodo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)