diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10339 del 05/08/2000 (Rv. 539254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative - Onere del datore di lavoro dell' assegnazione di mansioni equivalenti - Portata - Obbligo di adottare nuove tecnologie idonee ad eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione della prestazione - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In relazione al licenziamento motivato da inidoneità fisica sopravvenuta ed all'onere datoriale di assegnare al prestatore mansioni equivalenti compatibili con le mutate condizioni fisiche, non è configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottare nuove tecnologie, non in dotazione dell'azienda, in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione della prestazione; infatti, anche con riguardo ad interessi costituzionalmente rilevanti (diritto al lavoro, alla salute), la tutela di singoli lavoratori non può spingersi fino a determinate scelte organizzative preordinate al perseguimento di finalità assistenziali, eventualmente incidenti sulla posizione di altri dipendenti ed imposte all'impresa senza il supporto di una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, come avviene, invece, con la tutela apprestata dalla legge n. 482 del 1968 (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione al licenziamento di un operatore aeroportuale addetto al carico e scarico dei bagagli e della zavorra - aveva escluso la possibilità di munire il lavoratore di presidi tecnici diversi, che fossero già in dotazione dell'impresa datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)