Sez. L, Sentenza n. 10574 del 02/08/2001 (Rv. 548717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni - Obbligo del datore di lavoro di reimpiego del lavoratore - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative assegnate derivante da una patologia da esse dipendente va riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere - e, correlativamente, affermato l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro di ricercare - una collocazione lavorativa non pretestuosa ma idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Ciò comporta che il datore di lavoro, esercitando lo "ius variandi" nel rispetto sia dei canoni della correttezza e della buona fede sia delle regole poste a salvaguardia della salute dei dipendenti, dovrà cercare di adibire il lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti e, solo se ciò è impossibile, a mansioni inferiori (che il lavoratore si sia dichiarato disponibile ad accettare), salvo restando però che la diversa attività deve essere utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore purché nel rispetto della citata normativa posta a salvaguardia della salute dei lavoratori. (Fattispecie relativa ad un dipendente della Telecom Italia SpA che aveva contratto nello svolgimento dell'attività lavorativa una lombosciatalgia cronica dx e una ernia discale in quanto per circa venti anni si era arrampicato, per diverse volte al giorno, su pali telefonici avvalendosi di ramponi anziché di cestelli semoventi, costituenti un meccanismo non soltanto meno usurante ma anche più moderno dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica e di maggiore affidabilità antinfortunistica e quindi maggiormente conforme alla normativa sulla tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, al D.Lgs. n. 626 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)