diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6253 del 09/07/1997 (Rv. 505883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti - Esclusione - Limiti - Elementi oggettivamente desumibili dalla vicenda di ristrutturazione aziendale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In riferimento ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro non è tenuto all'assolvimento dell'onere di provare, oltre la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, anche l'impossibilità di utilizzare quest'ultimo in altre mansioni compatibili con la sua qualifica, quando, per il modo in cui la vicenda di ristrutturazione aziendale che ha portato alla soppressione del posto di lavoro si è svolta, risulti essersi oggettivamente creato un rapporto di incompatibilità tra la professionalità del lavoratore e l'assetto organizzativo assunto dall'azienda. (Fattispecie relativa ad una vicenda di ridimensionamento aziendale, con passaggio in cassa integrazione di numerosi lavoratori e poi sostituzione di prepensionamenti alla maggior parte dei licenziamenti inizialmente previsti).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)