diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 2072 del 27/01/2017 (Rv. 642460 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni e riduzioni daziarie - Reg. CEE n. 88 del 1997 - Esenzione dal dazio "antidumping" - Importazione di un quantitativo al di sotto della soglia minima - Necessità del previo controllo di destinazione particolare e della preventiva autorizzazione dell'Ufficio doganale - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642460-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, ai sensi dell'art. 212-bis del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 luglio 2010, in causa C-371/09, deve essere esclusa la sussistenza delle condizioni per l’esenzione dal dazio “antidumping” ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, pur in presenza di importazione in quantitativo inferiore alla soglia minima prevista, ove la merce non sia stata sottoposta al controllo di destinazione particolare, a cui è normativamente subordinata l’esenzione, e non abbia, pertanto, ottenuto la preventiva autorizzazione dell’ufficio doganale competente.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 14, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 212 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)