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Sez. 5, Sentenza n. 15547 del 30/06/2010 (Rv. 613888 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Importatore - Esenzioni e riduzioni daziarie - Spettanza - Condizioni - Diligenza per tutta la durata delle operazioni doganali - Osservanza - Prova.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613888-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'importatore il quale intenda avvalersi del particolare regime di esenzione previsto dall'art. 220 del regolamento del Consiglio CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, novellato con l'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 16 novembre 2000, n. 2700, deve fornire la prova che per tutta la durata delle operazioni doganali ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)