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Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016 (Rv. 640336 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna al portiere - Successiva raccomandata al destinatario - Avviso di ricevimento - Necessità - Esclusione - Espressa previsione di legge - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640336-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nell'ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (nella specie, al portiere), ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in l. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)