diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5116 del 22/05/1998 (Rv. 515703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte della parte - Mancata dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore - Effetti - Conoscenza dell'evento risultante "aliunde" (nella specie: da altro processo pendente fra le stesse parti) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce l'interruzione del processo solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti (operando, in mancanza, il principio della ultrattività della procura "ad litem") vale solo nell'ambito dello stesso processo ove detta comunicazione sia avvenuta, attesa l'autonomia di ogni giudizio ed avuto riguardo al carattere negoziale (in relazione al precipuo fine di conseguire l'effetto interruttivo previsto dalla legge) della dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, cui solo è rimesso il potere di valutarne l'opportunità, nell'esclusivo interesse della parte rappresentata e con riferimento a conseguenze e riflessi dell'evento medesimo su quel determinato rapporto processuale; mentre non ha rilevanza la conoscenza che le altre parti abbiano eventualmente "aliunde" dell'evento medesimo (nella specie, in altro processo), ma senza che l'evento sia portato alla legale conoscenza del giudice e della controparte in quel determinato, diverso processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)