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Sez. 1, Sentenza n. 33435 del 30/03/2023 Ud. (dep. 31/07/2023) Rv. 285017 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Giudizio abbreviato - Allegazione di consulenza tecnica quale memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285017-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

In tema di giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)