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Sez. 2 - , Sentenza n. 10968 del 18/12/2018 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 275769 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Appello - Consulenza tecnica - Introduzione a mezzo di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275769-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)