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Sez. 1, Sentenza n. 2037 del 05/06/1976 (Rv. 380866 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI - GIUDIZIALI - LEGALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'AVVENUTA ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE LEGALE - EFFETTO EX TUNC - DALLA COESISTENZA DEI CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380866-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - TRA LE PARTI - GIUDIZIALI - LEGALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'AVVENUTA ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE LEGALE - EFFETTO EX TUNC - DALLA COESISTENZA DEI CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - DIFFERENZA.*

La compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicche la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volonta diretta a giovarsi di un effetto gia verificatori e la pronuncia del giudice non fa che accertare l'avvenuta Estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc. Tuttavia tale operativita, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l'effetto estintivo non gia alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensi a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidita e l'esigibilita dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale e sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione. (V 2697/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)