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Sez. 2, Sentenza n. 2668 del 08/10/1963 (Rv. 264115 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - NATURA VOLONTARIA DELLA RAPPRESENTANZA - OBBLIGO DELLA DILIGENZA MEDIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI UNA DELIBERA CONDOMINIALE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264115-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - NATURA VOLONTARIA DELLA RAPPRESENTANZA - OBBLIGO DELLA DILIGENZA MEDIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI UNA DELIBERA CONDOMINIALE - LEGITTIMITA - LIMITI.*

L'amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria, in Mancanza di un ente giuridico con una rappresentanza organica, talche i poteri di lui sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall'art 1131 cod civ, sia dal regolamento di condominio sia dalla assemblea condominiale. Pertanto egli e tenuto ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini con la diligenza del buon padre di famiglia ed, in virtu di tale dovere di diligenza puo, talvolta, ritenere conveniente di soprassedere all'esecuzione di una deliberazione, come nel caso in cui questa sia destinata, da li a breve tempo, ad essere modificata o revocata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)