Sez. 6, Sentenza n. 8132 del 05/06/2000 Ud. (dep. 12/07/2000) Rv. 216724 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Modifica ex legge 468 del 1999 - Applicabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
La nuova disciplina sull'appellabilità oggettiva delle sentenze si applica soltanto alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 468/1999, mentre per gli appelli proposti prima continuano a valere le disposizioni antecedenti. Ciò in quanto l'ammissibilità dell'atto di impugnazione deve essere verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua presentazione, e non già di quelle sopravvenute successivamente; diversamente si perverrebbe all'aberrante risultato che l'appello, essendo basato - com'è del tutto legittimo - esclusivamente su censure di merito, una volta convertito in ricorso per cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)