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Sez. 6, Sentenza n. 27858 del 22/05/2001 Ud. (dep. 11/07/2001) Rv. 219974 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | In Genere - Art. 13 della legge 26 marzo 2001, n.128 - Reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa - Applicazione della legge vigente al momento della proposizione del gravame - Necessità - Ricorso proposto prima della modifica - Trasmissione alla Corte di cassazione da parte del giudice di legittimità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219974-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

L'art.13 legge 26 marzo 2001, n.128 che, modificando l'art.593 cod. proc. pen., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge.(Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della Corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n.468).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)