diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16487 del 03/04/2006 Ud. (dep. 15/05/2006) Rv. 233820 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Annullamento - Individuazione del giudice del rinvio - Modifica dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 L. n. 46 del 2006 - Casi di eliminazione dell'appello su impugnazione del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233820-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

A seguito della riforma dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, e della conseguente inammissibilità dell' appello del P.M. e dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento, quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio comporta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello. (In motivazione la Corte ha specificato che la legge da applicare per la individuazione del giudice del rinvio, in base al principio tempus regit actum, è quella in vigore al momento della decisione della Corte e non quella vigente all'atto della impugnazione da parte del P.M.) (Nello stesso senso v. Sez. I, 3 maggio 2006, n. 16231, P.G. in proc. De Luca ed altro, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)