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Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 18/04/1984 (Rv. 434559 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA SULLA CACCIA EX LEGGE N. 968 DEL 1977, NEL SISTEMA SANZIONATORIO FISSATO DALLA LEGGE N. 706 DEL 1975 - CONTESTAZIONE PERSONALE DELLE INFRAZIONI AD OPERA DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E PROTEZIONISTICHE NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434559-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA SULLA CACCIA EX LEGGE N. 968 DEL 1977, NEL SISTEMA SANZIONATORIO FISSATO DALLA LEGGE N. 706 DEL 1975 - CONTESTAZIONE PERSONALE DELLE INFRAZIONI AD OPERA DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E PROTEZIONISTICHE NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di violazioni alla disciplina sulla caccia di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 968, nel sistema sanzionatorio fissato dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706, le guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali (nella specie, federazione italiana della caccia), che non hanno funzioni di polizia giudiziaria (a differenza degli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalla regione), possono procedere alla contestazione personale dell'infrazione soltanto nell'immediatezza del fatto, non anche in un momento successivo, atteso che, ove non sia stata possibile detta contestazione immediata, deve provvedersi alla redazione di processo verbale ed alla sua notificazione con le forme previste per la notificazione degli Atti amministrativi.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 27/12/1977 num. 968 art. 27 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 28 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)